venerdì, Ottobre 11, 2024
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Tassa su e-cig: la Corte Costituzionale dichiara la sua illegittimità

“La supertassa sulle sigarette elettroniche è incostituzionale” – questa la sentenza della Corte Costituzionale depositata il 15 maggio sul ricorso al Tar presentato nel 2014 dalle aziende del settore dello svapo, gravemente colpite dalle decisioni dei Monopoli di Stato che avevano stabilito con decorrenza dal 1 gennaio 2014, un’imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico per “i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo”.

I Giudici della Corte Costituzionale, condividendo i presupposti della rimessione operata dal Tar, hanno fissato l’importante principio secondo cui: “mentre il regime fiscale dell’accisa con riferimento al mercato dei tabacchi trova la sua giustificazione nel disvalore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute e del quale si cerca di scoraggiare il consumo, tale presupposto non è ravvisabile in relazione al commercio di prodotti contenenti altre sostanze, diverse dalla nicotina, idonee a sostituire il consumo di tabacco, nonché dei dispositivi e delle parti di ricambio che ne consentono il consumo”.

Una battaglia vinta che costringerà il Ministero a rivedere i vigenti DM al fine di rideterminare il nuovo valore su cui incide l’imposta e di ridefinire la procedura autorizzativa nei limiti imposti dalla Corte. Dalla sentenza deriva infatti che la tassazione dovrebbe colpire solo ed esclusivamente i liquidi contenenti nicotina, e non i dispositivi né i liquidi senza nicotina.

Questa importante sentenza riconosce alcuni punti essenziali su cui la LIAF, ricerche alla mano, si batte da anni:

  1. La sigaretta elettronica, a differenza di quella convenzionale, non è un prodotto nocivo per la salute per cui il suo consumo non deve essere scoraggiato tramite l’adozione di una pesante tassa sul prezzo di vendita.
  2. La sigaretta elettronica è un prodotto nato per sostituire il fumo di tabacco, non per indurre a esso.
  3. La sigaretta elettronica non è un prodotto succedaneo del tabacco, per cui l’applicazione di un regime amministrativo e tributario proprio dei tabacchi al commercio di dispositivi e liquidi elettronici è segno di “manifesta irragionevolezza”.
  4. Il criterio con cui è stata definita l’imposta di consumo sulle e-cig è illegittimo e irrazionale, perché basato sull’indeterminatezza (ex lege) e su una valutazione soggettiva ed empirica.

 

“La sentenza della Corte Costituzionale mette il sigillo a ciò che la scienza, le associazioni di settore e i consumatori ribadiscono da anni” – commenta con soddisfazione il prof. Riccardo Polosa, Responsabile Scientifico LIAF. “La sigaretta elettronica merita la libera concorrenza nel libero mercato, perché solo garantendo la sua accessibilità e diffusione si potrà permettere a milioni di fumatori di uscire una volta per tutte dal vizio del fumo”.

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