domenica, Ottobre 6, 2024
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Supertassa sulle sigarette elettroniche: il punto di vista della Liaf

Siamo alle solite, nonostante i ripetuti slogan e messaggi propagandistici, alla fine il governo per sistemare le sue coperture finanziarie fa quello che tutti i governi precedenti, a memoria d’uomo, hanno sempre fatto: aumentare le tasse.
Il sorprendente fenomeno economico e sociale della sigaretta elettronica va di certo inquadrato in un momento storico di enorme difficoltà per l’economia italiana. Tuttavia, non bisogna dimenticare che l’ampia adozione di questa alternativa a basso rischio espositivo è in grado di determinare ricadute vantaggiose anche da un punto di vista economico sia per effetto della riduzione dei costi per la sanità pubblica che della creazione di nuovi posti di lavoro (circa 5000 in meno di due anni).
Gli attacchi alle sigarette elettroniche si sono ripetuti e moltiplicati. In questi ultimi mesi ne abbiamo sentite di tutti i colori. Dalla overdose nicotinica ai metalli killer, dalla contaminazione da benzene alla tossicità del glicole propilenico. Il glicole propilenico contenuto nella sigaretta elettronica che a taluni fa storcere il naso è usato da oltre mezzo secolo nell’industria cosmetica, alimentare oltre ad essere utilizzata routinariamente nei preparati utilizzati per gli aerosol medicinali. Ma evidentemente il Ministro della Pubblica Istruzione non lo sa dato che ha proibito l’uso della sigaretta elettronica all’interno delle scuole, adducendo come causa la possibile nocività del glicole propilenico.
Si rimane, a dire poco, basiti nell’apprendere che il Governo ha deciso di introdurre giorni fa un decreto legge (http://www.lagazzettadeglientilocali.it/quotidiano/2013/010713/gu1.pdf) che legittima l’introduzione di una tassa per la sigaretta elettronica (al punto 22 del DL). E che tassa! Dal 1 gennaio 2014, questi prodotti sono assoggettati ad una imposta di consumo del 58.5% del prezzo di vendita al pubblico e per una sigaretta elettronica da 33 Euro se ne dovranno sborsare 52. Si tratta della stessa accisa applicata alle “bionde”. Fiscalmente quindi, secondo lo Stato Italiano, le sigarette elettroniche sono un prodotto del tabacco. Ancora una volta, come già avvenuto con i recenti divieti, non si fa che parificare sistematicamente la sigaretta elettronica a quella di tabacco. Le aziende operanti nel settore avranno tempo fino ad ottobre per sistemare la loro posizione fiscale e mettersi in regola con le relative tassazioni. Certo è che la supertassa avrà effetti negativi sul comparto; si stima la chiusura di almeno il 60/70% delle attività collegate alla commercializzazione della sigaretta elettronica con una perdita netta di 2000/2200 posti di lavoro.
Questa politica fiscale miope rischia di innescare effetti sfavorevoli nel lungo periodo.
Per primo, il prodotto digitale risulterà così poco competitivo rispetto alla tradizionale sigaretta di tabacco da scoraggiare molti fumatori che pensavano di affrancarsi dal fumo di tabacco e di migliorare il loro stato di salute in questa maniera. Ogni fumatore in più che viene scoraggiato a smettere di fumare tabacco costerà alla sanità pubblica perché ha una più alta propensione alla malattia fumo-correlata. Il Presidente della Repubblica che ha promulgato questo DL si è preoccupato di considerare gli articoli 77 e 87 della Costituzione Italiana, ma non l’articolo 32 che recita «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività». Ma siamo sicuri che la Repubblica ha a cuore la tutela della nostra salute? Il DL 28 giugno 2013 n.76 punto 22 va nella direzione opposta ed è moralmente inaccettabile.
Per secondo punto, nessuno sembra aver considerato che la pressione fiscale esercitata sul prodotto produrrà una delocalizzazione dei business all’estero con effetti svantaggiosi non solo per la occupazione ma anche per il fisco. Il DL 28 giugno 2013 n.76 punto 22 è economicamente inutile.
Per terzo punto, come non criticare la scelta del DL per forzare questa tassa. Il DL è un provvedimento provvisorio avente forza di legge che viene adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza. Non si ravvede ne la necessità ne tantomeno l’urgenza. I dati sulla gravità e pericolosità del fumo passivo da tabacco erano già noti alla fine degli anni 80. Eppure si sono dovuti attendere 25 anni per la entrata in vigore della Legge Sirchia. Il Presidente di allora non poteva promulgare un DL ad hoc in osservanza dell’articolo 32 della Costituzione? Il DL 28 giugno 2013 n.76 punto 22 è tecnicamente discutibile.
In opposizione a questa normativa il 9 luglio in Piazza Montecitorio a Roma si terrà una manifestazione a sostegno delle sigarette elettroniche e per l’abolizione della tassazione.
La LIAF chiede ai parlamentari italiani interessati al problema di valutare con attenzione la sussistenza dei presupposti della urgenza e di lavorare insieme per proporre emendamenti mirati prima del completamento del procedimento di conversione.

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